Finora abbiamo trattato il tema del nuovo regolamento europeo sulla privacy, alias GDPR, dall’ “alto” cercando di fare chiarezza su quanto previsto dalla normativa in questione. Un regolamento che, nonostante le ormai ridotte tempistiche per mettersi in regola e rispettarlo, ai più risulta ancora sconosciuto oppure non gli viene attribuita la giusta importanza. Proviamo allora a riportare un “caso pratico”, un esempio di come nella realtà vera e propria verrà applicato il GDPR.

Un aspetto che accomuna ormai molte aziende è la presenza di sistemi di videosorveglianza, volti al completamento dei sistemi di anti intrusione e non solo…Vi siete mai chiesti se siano a norma? Domanda più che lecita considerato che i provvedimenti in materia di privacy e trattamento dei dati personali riguardano anche i sistemi di videosorveglianza. Secondo quanto afferma il Garante per la Privacy, un sistema di videosorveglianza è a norma quando rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità. In sintesi, attraverso il sistema di videosorveglianza è consentita la registrazione delle immagini se necessarie ad obblighi di legge o per tutelare un interesse legittimo (liceità); le riprese devono limitarsi solamente a ciò che è necessario per raggiungere gli scopi prefissati (necessità); l’impianto va impiegato solo in luoghi dove è realmente necessario, limitando le riprese alle sole aree interessate ed escludendo la visuale su quelle circostanti (proporzionalità); lo scopo della videosorveglianza deve essere esplicito e legittimo nonché limitato alle finalità di pertinenza dei titolari dei dati (finalità).

Quanto al consenso, esso non è necessario se la videosorveglianza ha lo scopo di tutelare le persone e i beni da possibili aggressioni, furti, rapine, vandalismi, prevenzione di incendi o sicurezza del lavoro…non è inoltre contemplato lo scopo del controllo dell’attività lavorativa dei dipendenti tramite videosorveglianza!!! È opportuno avere ben chiare anche le tempistiche relative alla conservazione delle immagini: le registrazioni possono essere conservate in via temporanea e per un periodo massimo di 24 ore successive alla loro acquisizione, fatta eccezione per esigenze particolari legate per esempio a indagini di polizia o richieste giudiziarie. Le tempistiche variano però a seconda della tipologia di attività: nel caso di banche, per esempio, sono previsti tempi di conservazione più lunghi ma comunque non superiori ai sette giorni.

La fattispecie degli istituti di credito, in qualità di obiettivi sensibili rispetto a reati come le rapine, comporta che anche i normali clienti vengano registrati e pertanto ne deve essere garantita la tutela: i clienti in questione, che si trovano dunque a passare o sostare in aree videosorvegliate, devono essere informati con appositi cartelli ben visibili. Quest’obbligo di segnalazione non è invece previsto nei luoghi pubblici dove le telecamere sono installate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel caso di soggetti privati e enti pubblici economici, è loro concesso il trattamento dei dati personali derivanti da videosorveglianza solo previa raccolta del consenso da parte dell’interessato oppure in presenza del principio di liceità. Il consenso citato è valido solo se espresso e documentato per iscritto.

Sara Avanzi